Conf.A.I.L.

CONF.A.I.L.

Sindacato Nazionale Proprietari Immobiliari

Segreteria Generale

Via Nomentana 873 - 00137 Roma


RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEI CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO
EX D.M. 16/01/2017


Telefono: +39.06.82059212
Lun. - Ven. 9:00-13:00 / 15:00-18:30

eMail: info@confail.it

Nome(*):
eMail(*):
Telefono(*):
Richiesta(*):
Fai la Somma (*): 4 + 3 =
Accetto(*): Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate.
(*) - Campi Obbligatori
Non Facciamo Spam, Non Facciamo Pubblicità, Non Vendiamo i Tuoi Dati!

Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 15/03/2023

GENESI DI UN DISASTRO


Da quasi un anno il disegno di legge n. 3576 è scomparso insieme alla tutela del diritto di proprietà, fagocitato dalla Commissione della Camera l’11/05/2022.

Non si riesce a capire come mai, una semplicissima proposta di legge che renderebbe il nostro paese più civile e sicuro è ferma, ma ancor meno si capisce perché, ad oggi, la discussione non sia nemmeno iniziata.

Nel frattempo, gli interessi degli occupanti abusivi o le esigenze di ordine pubblico continuano a prevalere sui diritti dei legittimi proprietari spingendo pericolosamente quest’ultimi verso la giustizia fai da te.

E’ di tutta evidenza che la mancata modifica delle disposizioni dell'articolo 614 c.p., riguardante la violazione di domicilio è un grave squilibrio normativo e che, lo stesso, necessità dei motivi di urgenza affinchè non giunga la notizia di qualche conseguente tragedia.

Intanto, nonostante gli annunci governativi, il proprietario che ha perso il possesso del proprio immobile e che di conseguenza sia stato privato del reddito, deve continuare a versare gli oneri fiscali, tributari e le rate del mutuo che sono quasi sempre aggravate dall’eseguito aumento dei tassi d'interesse.

Ma non basta, entro il 2030 tutti in classe energetica E e poi, entro il 2033 tutti in classe energetica D!
I bonus edilizi saranno vietati dal 2024 e dopo il 2035 arriverà lo stop al riscaldamento degli edifici con combustibili fossili, equiparando il clima invernale di una casa nord finlandese a quella del nostro sud.

Gli interventi necessari?

• cappotto termico;
• sostituzione degli infissi;
• nuove caldaie a condensazione;
• pannelli solari.

Bruscolini insomma e le conseguenze?

Il mercato sancirà la perdita di valore per gli immobili non a norma e per quelli a norma, invece, i costi per l’adeguamento provocheranno un aumento dei canoni di locazione che, ovviamente, colpirà gli inquilini e cioè, “le fasce più deboli” già colpite dall’inflazione.

Manca solo una bella patrimoniale e siamo a posto.

In conclusione, il nostro è un “Sindacato Autonomo” che non si occupa di politica ma la prossima volta, prima di andare a votare, meditate gente, meditate……………………………………………………………………………..

M. DI BLAS





Notizia 29/10/2021

STORIA DELL'ENNESIMO TRADIMENTO!


Ci risiamo, con un bel sorriso e belle frasette come:

“ Nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno “;
“ Questo governo non tassa e non tocca le case degli Italiani ”.

Con la famosa falsa scusa priva di efficacia:

“ Ma è l’Europa che lo chiede ”.

Il testo del nuovo decreto legge in discussione al parlamento prevede un aumento della aliquota della cedolare dal 21% al 26%.
Così recita l'articolo 3 comma 1 del nuovo ddl:
“L’applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall’impiego del capitale (il 26%), anche nel mercato immobiliare”.
In buona sostanza, la riforma sta partendo, facendo trionfare ancora una volta un fisco sempre più accanito e vorace sulla casa, incentivando, così, l’evasione.
Un aumento della cedolare secca, infatti, non sarebbe altro che un incentivo al nero, con un effetto esattamente opposto a quello dichiarato e capace di rendere senza senso la locazione breve del canone agevolato.
Si nascondono dietro a frasi come “tutti devono pagare le tasse in modo che tutti possano pagare meno” facendo finta di non sapere, quanto queste siano vessatorie o addirittura, come in questo caso, dannose.
Pare che non ci sia nulla da fare ed anche questa volta, le menti più brillanti di questo governo, continuano a far finta di non comprendere il semplice principio che SOLO UN FISCO EQUO PUO' GIUSTAMENTE PRETENDERE.

M. DI BLAS




Notizia 31/10/2020

OPZIONE CEDOLARE SECCA 2020


In genere la durata dell'opzione coincide con la durata del contratto o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. E' comunque possibile:

revocare l'opzione alla fine di ciascuna annualità contrattuale ;
effettuare l'opzione in ciascuna annualità successiva alla prima, per i contratti per i quali non era stata originariamente applicata.

La scelta della cedolare va ordinariamente effettuata al momento della registrazione del contratto, con il modello RLI. Si ricorda che, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione, si deve corrispondere (anche se non dovuta perché si è optato per la cedolare secca) l'imposta di registro, gli interessi e la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione viene ridotta della metà: dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 Euro.
Se la scelta avviene in un'annualità successiva alla prima l'opzione si manifesta con la compilazione del modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente.
Per i contratti che non hanno l'obbligo di registrazione (quelli di durata ≤ 30 giorni), l'opzione va effettuata nel mod. Redditi dell'anno in cui sono dichiarati i relativi redditi da locazione.
Per tutta la durata dell'opzione è sospesa la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT.

Le comunicazioni relative alle cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite) del contratto di locazione devono essere presentate entro 30 giorni all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto.

Con le modifiche apportate dal D.l. 193/2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione soggetto a cedolare secca non comporta più la revoca dell'opzione effettuata in sede di registrazione del contratto. A tal fine però è necessario che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per tale regime, ossia abbia:

effettuato i relativi versamenti
dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In tal caso, tuttavia, si applica la sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 Euro se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni. Con la Risoluzione 115/E del 1° settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, occorrerà prendere a riferimento la sanzione base di 100 o 50 Euro, a seconda del momento in cui si effettua la regolarizzazione.

La stessa sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, si applica anche in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca. Prima delle modifiche apportate dal D.l. 193/2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione di un contratto di locazione per cui si è optato per la cedolare secca, prevedeva l'applicazione della sanzione di:

67 Euro, se la comunicazione veniva presentata con un ritardo superiore 30 giorni dal verificarsi dell’evento;
35 Euro, se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla violazione.






< 1>

Torna SU