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20/09/2021
A norma dell'articolo 3–bis del DL 34/2019, l'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti in regime di cedolare secca è soppresso. Ne consegue che la mancata comunicazione della proroga non determina il venire meno della validità dell'opzione già esercitata. Nel caso descritto, dunque, il reddito relativo a tutto il 2020 continuerà ad essere assoggettato a cedolare.
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