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Sindacato Nazionale Proprietari Immobiliari

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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 02/01/2021

Bonus affitti per studenti universitari fuori sede requisiti generali per ottenerlo


La manovra 2021 dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, in tutte le sue parti, onde evitare il rischio dell’esercizio provvisorio, che graverebbe ulteriormente sul tessuto socio-economico del paese.
Tra le misure di sostegno economico ai cittadini italiani, che compaiono nel testo, c’è – come detto – anche il bonus affitti 2021 per gli studenti universitari fuori sede, ovvero coloro che per andare all’università a seguire le lezioni e dare gli esami, debbono spostarsi dalla località di residenza per recarsi in quella in cui è ubicato l’Ateneo cui sono iscritti.
Secondo quanto prospettato dai fautori del bonus affitti 2021 studenti universitari in oggetto, debbono però ricorrere alcuni requisiti essenziali, altrimenti il contributo per le spese di affitto non potrà essere ottenuto.
Riepiloghiamoli in sintesi:
• come detto, lo studente deve rientrare nella categoria dei ‘fuori sede’, ovvero risiedere in un luogo differente da quello in cui si trova l’immobile su cui sfrutterebbe il bonus affitti 2021;
• deve trattarsi di studente iscritto ad una università pubblica o statale;
• il valore del modello Isee del nucleo familiare in cui rientra lo studente non deve superare i 20.000 euro;
• lo studente non deve già usufruire di altri contributi pubblici per l’alloggio.
Insomma si tratta di precise indicazioni, che vanno rispettate una ad una dall’interessato, pena l’impossibilità di ottenere l’agevolazione.
Le prospettive dell’agevolazione per gli studenti
Il bonus affitti 2021 per gli studenti universitari fuori sede è assicurato da apposito Fondo di 15 milioni previsto in Manovra. Nello stato di previsione del MIUR è esplicitamente “finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali”.
Al momento, è noto che l’agevolazione in esame è inclusa nel testo della manovra 2021 che dovrà completare il suo iter di approvazione entro qualche giorno, tuttavia ancora non sono stati messi nero su bianco tutti i dettagli relativi al meccanismo di funzionamento del bonus affitti 2021 studenti universitari.
Bonus affitti studenti universitari fuori sede: decreto attuativo del MIUR
Nella manovra troviamo infatti scritto che:
“Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, anche al fine di rispettare il tetto di spesa massima, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio”.
Parafrasando quanto appena riportato, sarà dunque un decreto ministeriale a costituire il provvedimento attuativo del bonus affitti 2021; con esso, saranno definiti e chiariti tutti gli aspetti pratici di applicazione del bonus, sulla scorta del Fondo stanziato.
Il punto al momento più controverso attiene invece al coordinamento del bonus affitti 2021 con la normativa vigente sul diritto allo studio. Si deve infatti tener conto che le borse di studio comportano particolari maggiorazioni per gli studenti titolari di contratto di locazione universitaria.
Decreto interministeriale MIUR e MEF entro 60 giorni
Concludendo, per capire di preciso che cosa succederà, non resta dunque che attendere il citato decreto attuativo del Ministero dell’Università e del MEF. Questo dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021; il suo scopo è di dettagliare modalità e criteri per l’erogazione delle risorse economiche stanziate nel Fondo.






Notizia 21/12/2020

Bonus affitto: ecco come chiedere lo sconto al proprietario di casa Lo Stato restituirà al proprietario dell’abitazione non in regime di cedolare secca la metà dello sconto applicato all’inquilino: la disposizione contenuta nel decreto ristori


Nel corso della discussione in Senato per la conversione del decreto ristori è stato aggiunto un articolo - il 9-quater - che prevede un contributo statale per aiutare chi è in difficoltà nel pagamento degli affitti. A differenza di quanto previsto dai precedenti decreti, non si tratta di un credito di imposta di cui potevano usufruire solo gli immobili commerciali, la novità sta nella creazione di un fondo che potrà elargire un contributo economico anche per le abitazioni.

Vediamo insieme i dettagli della misura che è contenuta nel decreto convertito in legge e approvato definitivamente dalla Camera lo scorso venerdì 18 dicembre.

L’articolo 9-quater istituisce un "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali" presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale fondo ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro: tali fondi serviranno a corrispondere un contributo a fondo perduto al locatore di immobile che riduce il canone di locazione. In pratica se il proprietario dell'immobile riduce l'affitto, la metà della differenza viene elargita dallo Stato.

La misura avrà validità per l'anno 2021 e solo se si tratta dell'abitazione principale del locatario e se l'immobile è sito in un comune ad alta tensione abitativa (qui l'elenco). Lo sconto sarà calcolato sulla rata di affitto in essere alla data del 29 ottobre 2020 e il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Non si applica per gli immobili in regime di cedolare secca

bonus affitti decreto ristori-2

Nel dettaglio, il contributo a fondo perduto per l'anno 2021 sarà attribuito al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, individuerà le modalità applicative e la percentuale di riduzione del canone mediante il riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Come abbiamo già visto per l'operazione sono stati stanziati 50 milioni di euro.
Il bonus affitti in breve

Quindi per ricapitolare: nei comuni ad alta intensità abitativa lo Stato restituirà al proprietario dell’abitazione non in regime di cedolare secca la metà dello sconto applicato all’inquilino. Il rimborso avverrà fino a un massimo di 1.200 euro sui 12 mesi. Se, ad esempio, all’affitto verrà applicata una riduzione di 200 euro al mese, il proprietario di casa potrà contare su un rimborso massimo di 100 euro (la metà dello sconto applicato).




Notizia 07/12/2020

Cedolare secca per gli affitti commerciali nel 2021


Cedolare secca affitti brevi per un massimo di 4 immobili: la novità è contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2021. Se si affittano 5 o più appartamenti per breve periodo, è prevista la presunzione di attività imprenditoriale, con il conseguente obbligo di partita IVA




Notizia 26/03/2020

Nuova Apertura Ostia Lido


La Conf.a.i.l. è lieta di annunciare l'apertura della nuova sede zonale di Ostia Lido, in Corso Duca di Genova 35.
La sede è aperta a tutti gli utenti, offrendo oltre ai soliti servizi sindacali, all'attestazione dei contratti concordati, anche CAF e Patronato.
Aperti dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.
Il numero da contattare per informazioni 380.381.04.90
Email info@cafostiapatronato.it.







Notizia 02/04/2019

NOVITA' 2019


PERCHE' CONVIENE LA CEDOLARE SECCA

Il reddito relativo alla locazione di immobili con tassazione a cedolare secca è escluso dal calcolo del reddito complessivo a fini IRPEF.
Nel Comune di Roma dal 1° gennaio 2016 è prevista una riduzione del 25% dell’IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dunque è dovuta in misura pari al 75% dell’imposta determinata sulla base delle aliquote stabilite dal comune.

L'aliquota minima per il calcolo della tassazione a cedolare secca per i contratti a canone concordato resta al 10%, inoltre, chi sceglie di aderire al regime di tassazione a cedolare secca non deve pagare le addizionali regionali e comunali, l’imposta di bollo e di registro in sede di registrazione del contratto.

- Da lunedì 11 marzo 2019 sono in vigore i nuovi Accordi Territoriali del Comune di Roma -




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